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la normativa distingue tra allenatori "in esclusiva" e "non in esclusiva" www.fip.it/public/statuto/esecutivo...llo%20tess_.pdf CITAZIONE Art. 36 Tesseramento degli allenatori [1] Gli Allenatori debbono essere iscritti nei ruoli del Comitato Nazionale Allenatori (CNA) e da questo abilitati all'espletamento delle loro funzioni tecniche secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI. [2] Un Allenatore può essere iscritto a referto e dirigere squadre impegnate nei campionati federali quando sia iscritto al CNA e la Società abbia richiesto in suo favore il tesseramento gare, presso lo stesso CNA, nell'osservanza di quanto fissato dalle "Disposizioni Organizzative Annuali". [3] Il tesseramento gare degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo ed è rinnovabile. Un allenatore tesserato in esclusiva non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza. La precedente disposizione di cui al presente comma, non si applica agli allenatori tesserati in esclusiva per Società che partecipano ai Campionati Nazionali professionistici e non professionistici, i quali possono essere tesserati anche per le Società satellite. Il tesseramento deve essere dichiarato al momento del primo tesseramento gare effettuato nell’anno sportivo. |