| Abbiamo ricevuto segnalazioni che in questo forum sono stati inseriti commenti che costituiscono reato penale di diffamazione nei confronti della società Forti e Liberi 1878, di un allenatore della società e di un suo tesserato minorenne. Sono stati riportati fatti non veri, falsi e tendenziosi, al probabile scopo di gettare discredito e mettere in cattiva luce l'operato altrui. I commenti sono stati scritti da utenti registratisi apposta per scrivere tali commenti contenenti false accuse, mascherate da un sapiente, seppur vano, uso della lingua italiana onde tentare di evitare di incorrere in provvedimenti legali. ___
La società Forti e Liberi 1878 è una giovane società nata da persone e genitori appassionati di pallacanestro che con forza, sacrificio e passione hanno ricostruito da zero un settore minibasket (MB2) e un settore giovanile, dopo il fallimento della storica Forti e Liberi, e questo impegno è stato preso specificamente per i ragazzi e per il loro bene. Tutti gli allenatori della società sono allenatori di comprovata esperienza e condotta irreprensibile; stanno facendo un ottimo lavoro per il miglioramento tecnico e umano di tutti gli atleti della società, sotto la sapiente guida del direttore tecnico e del direttore sportivo. Il ragazzo è al centro primario dell'attenzione della società e di tutti i suoi componenti e collaboratori, non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto umano, educativo e formativo della persona. Con particolare riferimento alla squadra under 17, questa rappresenta il primo gruppo dalla rinascita della società ed è quindi formato obbligatoriamente da molti prestiti, molti dei quali sono giocatori che erano della vecchia Forti e Liberi, che si sono tesserati per altre società al momento del fallimento, ma che sono tornati nel corso degli anni dopo aver constato la bontà del nuovo progetto avviato. La bontà del percorso di miglioramento della squadra under 17 è innegabile, merito sia dell'allenatore, sia dei ragazzi, sia dei loro genitori che sostengono quotidianamente il progetto e la squadra. Si precisa che quando si parla di miglioramenti di questi ragazzi, ci si riferisce ai progressi tecnici e alla qualità del gioco: i risultati numerici a quest'età non interessano nel modo più assoluto! semmai, qualora avvengano, sono solo la conseguenza dei miglioramenti fatti. Proprio per la volontà di investire e credere sul futuro di questi giocatori, molti di loro si allenano a turno anche con la prima squadra, militante nel campionato di serie D e attualmente al secondo posto nel girone, con buone possibilità di raggiungere i play-off per salire in C2. ___
Qualora dovessimo riscontrare la presenza di ulteriori commenti diffamatori, saremmo costretti ad agire per vie legali per reato penale di diffamazione. ___
"Chiunque, fuori dei casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena consiste nella pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (art. 595 Codice Penale e articolo 52 , comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274) Con riguardo alla diffamazione a mezzo Internet la sussistenza della comunicazione a più persone si presume nel momento stesso in cui il messaggio offensivo viene inserito su un sito Internet che, per sua natura, è destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di persone in breve tempo. La persona diffamata non deve necessariamente essere indicata nominativamente, deve essere tuttavia individuabile agevolmente e con certezza; è sufficiente che l'offeso possa essere individuato per esclusione in via deduttiva, tra una data categoria di persone, essendo irrilevante che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone. Possono integrare il delitto di diffamazione anche offese indirette, o subdole allusioni, espressioni insinuanti e formulazioni allusive, suscitando il dubbio sulla condotta dell'infamato: è da considerarsi diffamatorio l'addebito che sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole (C. 19.10.1979, laddove si legge che per intendere l'ingiustizia dell'offesa è necessaria una valutazione sintetica, oltre che analitica, dello scritto). Possono rivelarsi offensive anche le espressioni, apparentemente non diffamatorie, le quali abbiano in realtà un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio, che le rende tali. ___
L’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione
Edited by fl2015 - 22/3/2015, 22:32
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