enrilor |
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| CITAZIONE (team ticinum @ 19/8/2013, 18:48) CITAZIONE (enrilor @ 10/8/2013, 19:09) Caxxata. Puoi rinunciare al ripescaggio fino a quando non sono stati fatti i calendari senza perdere nessun diritto e pagare nessuna sanzione. può essere (in FIP vale tutto ed il suo esatto contrario), per ora però il R.E.GARE ART.13 prevede : CITAZIONE Art.13 Rinuncia alla partecipazione, mancata iscrizione o mancata comunicazione di rinuncia dopo il termine di iscrizione al Campionato (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.68 PF 30/06/2012) 1. La Società avente diritto alla partecipazione ad un Campionato Senior e che vi rinuncia, non si è iscritta o non ha comunicato la rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, conserva il solo diritto di iscriversi ai Campionati Senior a libera partecipazione. 2. In caso di mancata iscrizione, di rinuncia, di mancata comunicazione della rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni ma prima della compilazione del calendario del campionato, la Società rinunciataria verrà sanzionata secondo quanto previsto dall’art.42 bis comma 2 del Regolamento di Giustizia. 3. In caso di rinuncia dopo la compilazione del calendario ufficiale, la Società rinunciataria verrà sanzionata secondo quanto previsto dall’art.42 bis comma 2 del Regolamento di Giustizia. il quale art.42bis c.2 recita : CITAZIONE Art. 42 bis Rinuncia al Campionato (delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011) [1] Ai legali rappresentanti della società che rinuncia prima della scadenza del termine di iscrizione al campionato si possono applicare le sanzioni previste dall’art. 39. [2] Alla società avente diritto alla partecipazione al campionato che, dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, ma prima della compilazione del calendario del campionato, vi rinunci, non si sia iscritta o non abbia comunicato la rinuncia è inflitta un’ammenda pari a quattro volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; qualora peraltro la rinuncia, la mancata iscrizione o la comunicazione della rinuncia avvenga dopo la compilazione del calendario del campionato è inflitta un’ammenda pari a otto volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi.
In entrambi i casi ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 39. CITAZIONE Art. 39 Violazione dei principi di lealtà e correttezza (delibera n.11 C.F. 26/07/2007 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011) [1] Si applica l’inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l’azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata. La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli organi della giustizia sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale C.O.N.I. [2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocrife su documenti federali o su atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi della FIP se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt.43 e 44. [3] Costituisce altresì violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di società, che consentono la gestione di fatto della società o, comunque, l’ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati. [4] La sanzione di cui al primo comma è aumentata qualora la gestione di fatto o l’ingerenza in ambito federale e sociale sia consentita a soggetti non tesserati che abbiano presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l’impunità in sede federale. [5] Alle società nel cui ambito si verifichino i comportamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui all’Art. 34 lett. i). [6] Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza la violazione, da parte degli iscritti alla Lista di cui all’art.105 e dei componenti e Presidenti dei Collegi arbitrali di cui agli artt.107 e ss., degli obblighi e dei doveri previsti all’art.107 commi [2], [3] e [4]. In tali casi la sanzione della inibizione implicherà anche il divieto di assumere incarichi arbitrali nelle procedure disciplinate al Titolo IX per tutta la durata della sanzione. poi fai e vedi tu ... che la sai lunga in tema di caxxate con doppia-XX COMMENTO MIO oltre i regolamenti: se una società "non avente diritto" si mette in lista-ripescaggio (per logica minima) deve accettare tutto quanto gli viene proposto (non avendo diritti sportivi), perché 1. sarebbe troppo comodo e 2. per quel principio di lealtà e correttezza sopra citato. Stiamo parlando di rinuncia al ripescaggio, non alla partecipazione al campionato. Quello che hai riportato tu centra come i cavoli a merenda. Se tui hai il diritto di Promozione e chiedi il ripescaggio alla D, puoi rinunciare "AL RIPESCAGGIO" entro la formazione dei gironi senza incorrere in sanzioni, ma ti devi iscrivere e partecipare alla Promozione !!!! se non lo fai allora entri nel caso art. 13 comma 1 "RINUNCIA AL CAMPIONATO SENIOR DI CUI HAI DI DIRITTO". Te lo dico per certo perché quando ci misero nel girone Pavese di dissero chiaramente che avremmo potuto rinunciare al ripescaggio senza problemi prima della stesura del calendario Non esiste un regolamento per la rinuncia al ripescaggio nei campionati regionali, viene gestita a BUON SENSO. Mentre nei campionati nazionali non puoi rinunciare al ripescaggio, però quando presenti domanda devi indicare il girone/i che ti aggrada. Questo negli anni passati, adesso in pratica se fai domanda ti mettono nel girone che vuoi tu, visto che fare i gironi a 14 sembra quasi un miracolo.
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