A'ridatece Accomazzo |
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| QUOTE (Magut @ 14/2/2004, 01:28) | Qualcuno mi saprebbe dire che differenza c'è tra le due sanzioni?
QUOTE | Gara n. 000509 del giorno 07/11/2003 Soc. G.S. BORGOSESIA ammenda di €. 31,00 per offese verbali collettive frequenti dirette agli arbitri ed ai giocatori avversari da parte dei sostenitori (160,4b) |
QUOTE | Gara n. 000607 del giorno 07/02/2004 Soc. G.S. BORGOSESIA ammenda di €. 31,00 con diffida per offese verbali collettive dirette agli arbitri da parte dei sostenitori (160,4b) [rec.]
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La diffida sta ad intendere che alla prossima ammenda raddoppierà l'importo?
Perchè a Novara l'hanno raddoppiata già al secondo provvedimento?
QUOTE | Gara n. 000488 del giorno 25/10/2003 Soc. NUOVA SCUOLA PALLACANESTRO ammenda di €. 31,00 per offese verbali collettive dirette agli arbitri da parte dei sostenitori (160,4b) |
QUOTE | Gara n. 000530 del giorno 30/11/2003 : Soc. NUOVA SCUOLA PALLACANES ammenda di €. 62,00 per offese verbali collettive frequenti dirette agli arbitri da parte dei sostenitori (160,4b) [rec.] |
N.B.:l'articolo è il medesimo.
Grazie! |
Ho dato un'occhiata al R.E. inviatoci dalla Fip Piemonte dieci giorni fa: per quanto attiene alla recidiva:
QUOTE | Art. 148 Recidiva e modalità di applicazione (delibera n. 357 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)
[1] Alla società o al tesserato che, nel corso dello stesso anno sportivo, dopo aver riportato una sanzione disciplinare - qualunque ne sia la gravità - commetta altra infrazione della stessa specie, si applica la recidiva.
[2] La recidiva consiste nell'aumento della sanzione base - e per l'ammenda il raddoppio -, salvo che per la gravità del fatto o per il tipo della sanzione non debba essere applicata la sanzione superiore.
[3] La recidiva esaurisce normalmente il suo specifico effetto alla fine di ogni anno sportivo, fatte salve le espresse previsioni collegate a specifiche infrazioni.
[4] Salvo che non sia diversamente previsto (come è per le proteste, l'uso di strumenti sonori, le infrazioni amministrative, quelle relative alle norme di sicurezza e quelle relative alle attrezzature): a) si individua la pena base per le infrazioni; b) si raddoppia l'ammenda; c) in caso di squalifica o di inibizione si raddoppia o si aumenta proporzionalmente la sanzione; d) si applica la squalifica del campo per tutte le sanzioni dell’art. 161 che prevedono il 100% del massimale; e) la recidiva rileva per tutto l'anno sportivo. |
L'art 160,4b prevede un'ammenda pari al 20% del massimale previsto. Essendo stato fissato tale massimale in Euro 155,00, il 20% è pari a 31,00. euro.
In base alle disposizioni del R.E, dunque, sembrerebbe corretta la linea tenuta da Novara.
Per quanto attiene alla diffida, l'unico riferimento che ho trovato è contenuto nel punto 5 delle Note in calce allo stesso art. 160:
QUOTE | [5] - Nel caso di recidiva reiterata nelle infrazioni previste nel presente articolo e sanzionate con la sola ammenda, il Giudice Sportivo, in presenza di violazioni di particolare gravità (es. lancio intenso e continuo di sputi e di corpi contundenti, uso di strumenti sonori continuo ed insopportabile) può, previa diffida, applicare, al ripetersi dell'infrazione, l'ammenda CALCOLATA SUL DOPPIO O SUL TRIPLO DEI MASSIMALI PREVISTI. |
Sembrerebbe, quindi, che la diffida sia preliminare ad un aumento dei massimali in caso di infrazioni future.
Questo è tutto quanto ho trovato, se qualcuno ha ulteriori elementi si faccia avanti.
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