CITAZIONE (Gallo Senone @ 25/8/2012, 12:41)
Sulla prima prospettiva non credo, visto che stanno sbandierando che faranno la D e che anche fare la DNA con solo i tuoi giocatori ti porterebbe a zero vittorie finali e una barca di soldi spesi inutilmente. forse conviene fare un anno in D ed eventualmente cercare una C1/C2 il prossimo anno.
La "D" la fanno a prescindere
decidere di mollare la DNA dopo i 2 ricorsi fatti per lo spostamento di sede, e non so se gli conviene più andare avanti, perderle tutte mantenendo con la retrocessione una DNB che sempre ha un valore, oppure rischiare le pesantissime sanzioni della Federazione buona lettura
Art. 108 Rinuncia alla partecipazione[1] La rinuncia di una società a partecipare al campionato cui aveva diritto è considerata grave infrazione ai sensi dell'art. 133 R.O. della F.I.P.: "Doveri delle società" e non conferisce alla società rinunciataria il diritto di partecipazione a campionati inferiori.
[2] Solo nel caso in cui la rinuncia venga dichiarata entro e non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni al campionato, cui la società aveva diritto di partecipare, e la comunicazione di rinuncia sia accompagnata da regolare domanda d'iscrizione ad un campionato di categoria inferiore, l'Organo federale competente delibera inappellabilmente l'accoglimento o meno della domanda, stabilendo il campionato cui la società può essere ammessa a partecipare.
[3] In caso di reiezione della domanda la società non conserva alcun diritto e può iscriversi solo ad un campionato a libera partecipazione.
[
4] La società già iscritta al campionato, e che vi rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni perde automaticamente il diritto di partecipare, sia nell'anno sportivo in corso che nel successivo, a qualsiasi campionato di categoria inferiore, conservando il solo diritto di iscriversi ai campionati a libera partecipazione.[5] Sanzioni consequenziali:
• in caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni, nessuna sanzione pecuniaria verrà adottata nei confronti della società, mentre verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 39 R.G.) nei confronti dei dirigenti responsabili;
b) nel caso in cui non venga comunicata la rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni e l'ufficio competente accerti la mancata iscrizione, alla società inadempiente verrà inflitta una ammenda pari a quella stabilita per la 1^ rinuncia. Tale normativa viene applicata anche ai campionati a libera partecipazione;
c) in caso di rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni ma prima della compilazione del calendario del campionato, alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al doppio di quella stabilita per la prima rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 39 R.G.) nei confronti dei dirigenti responsabili;
d) in caso di rinuncia dopo la compilazione del calendario ufficiale ma entro le ore 24:00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato, alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al quadruplo di quella stabilita per la prima rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione ( in DNA sono 70000 euro) e verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 39 R.G.) nei confronti dei dirigenti responsabili; dopo le ore 24:00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari ad otto volte quella stabilita per la prima rinuncia;Art.39 Regolamento di Giustizia : Violazione dei principi di lealtà e correttezza
[1] Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare....