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IL TOPIC DELLE MULTE, vediamo qua chi vince... :D

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view post Posted on 14/11/2007, 14:26

Novarese

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CITAZIONE (sergio_AT @ 14/11/2007, 13:08)
Ancora primi!!!! Ma non eravamo i più bravi e calmi????? :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:

basti tu che smadonni per cinquanta... :ride: :ride: :ride:
 
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Mr Jk
view post Posted on 14/11/2007, 16:58




la prossima lanciate sergio l'iscariota in campo
 
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felice_mastronzo
view post Posted on 14/11/2007, 17:17




sergio l'iscariota guidaci verso il trionfo !!!
 
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view post Posted on 19/11/2007, 15:37

13 giugno 2010 DINAMO in Lega A

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I provvedimenti del Giudice Sportivo

TD SHOP.IT LIVORNO ammenda di Euro 300,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri
PEPSI CASERTA ammonizione per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (sirena di fine gara non udibile)
VANOLI SORESINA ammenda di Euro 300,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri
FRANCESCO MARCELLETTI (All. TRENKWALDER REGGIO E.) deplorazione per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri
CARIFE FERRARA ammenda di Euro 600,00 per manifestazione ispirate ad odio e discriminazione razziale nei confronti di un tesserato ben individuato (F. Bushati)
AGR. GLORIA MONTECATINI ammenda di Euro 450,00 per guasto delle attrezzature obbligatorie, con recidiva (stop lamp)
CARMATIC PISTOIA ammenda di Euro 330,00 per uso di strumenti sonori (fischietti) atti a turbare il regolare svolgimento della gara dopo che l'invito alla società di provvedere è rimasto senza esito per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri

Novara: 4059 €
Montecatini: 3159 €
Caserta: 3146 €
Pistoia: 1908 €
Imola: 1644 €
Pavia: 1536 €
Veroli: 1203 €
Fabriano: 1056 €
Livorno: 990 €
Rimini: 780 €
Ferrara: 780 €
Jesi: 678 €
Soresina: 525 €
Reggio: 240 €
Sassari: 240 €
Casale: 0 €


Totale: 21944 €
 
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TheBaron83
view post Posted on 19/11/2007, 15:40




anche quest'anno Coppa disciplina mi sa...tra un po non avremo più posto in bacheca.. :blink2:
 
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BIG
view post Posted on 19/11/2007, 15:40




per una volta fra la lista delle multate non c'è Jesi, almeno una cosa positiva in una domenica in cui è andato tutto storto.
 
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Pierich Dipendente
view post Posted on 19/11/2007, 15:48




va bè però la multa data a Ferrara..almeno quella li è giusta!!!
 
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felice_mastronzo
view post Posted on 19/11/2007, 17:39




noi ancora primi con una partita in meno, stasera si può allungare ...
 
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godai71
view post Posted on 19/11/2007, 18:00




CITAZIONE (Cesare @ 19/11/2007, 15:37)
I provvedimenti del Giudice Sportivo
AGR. GLORIA MONTECATINI ammenda di Euro 450,00 per guasto delle attrezzature obbligatorie, con recidiva (stop lamp)

Forse non ci vedo bene, ma a quando risale la prima multa per la stop lamp?
 
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Spud'
view post Posted on 19/11/2007, 18:28




CITAZIONE (godai71 @ 19/11/2007, 18:00)
CITAZIONE (Cesare @ 19/11/2007, 15:37)
I provvedimenti del Giudice Sportivo
AGR. GLORIA MONTECATINI ammenda di Euro 450,00 per guasto delle attrezzature obbligatorie, con recidiva (stop lamp)

Forse non ci vedo bene, ma a quando risale la prima multa per la stop lamp?

almeno per il lungo stop dovuto al cronometro non siete incappati in alcunchè :rolleyes:
 
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view post Posted on 19/11/2007, 18:33
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forumista del millennio

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CITAZIONE (Pierich Dipendente @ 19/11/2007, 15:48)
va bè però la multa data a Ferrara..almeno quella li è giusta!!!

Molto...però stavolta gli incivili "buuu" da parte della curva erano oltretutto malindirizzati, essendo il buon Bushati decisamente bianco di carnagione..

Tristezza infinita e pena per certa gente che vedrei meglio a lavorare sulla A1 la domenica pomeriggio piuttosto che al Palasport...
 
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Pierich Dipendente
view post Posted on 19/11/2007, 19:52




CITAZIONE (tifosotto @ 19/11/2007, 18:33)
CITAZIONE (Pierich Dipendente @ 19/11/2007, 15:48)
va bè però la multa data a Ferrara..almeno quella li è giusta!!!

Molto...però stavolta gli incivili "buuu" da parte della curva erano oltretutto malindirizzati, essendo il buon Bushati decisamente bianco di carnagione..

Tristezza infinita e pena per certa gente che vedrei meglio a lavorare sulla A1 la domenica pomeriggio piuttosto che al Palasport...

non posso che quotarti!!
 
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TheBaron83
view post Posted on 19/11/2007, 21:55




CITAZIONE (tifosotto @ 19/11/2007, 18:33)
CITAZIONE (Pierich Dipendente @ 19/11/2007, 15:48)
va bè però la multa data a Ferrara..almeno quella li è giusta!!!

Molto...però stavolta gli incivili "buuu" da parte della curva erano oltretutto malindirizzati, essendo il buon Bushati decisamente bianco di carnagione..

Tristezza infinita e pena per certa gente che vedrei meglio a lavorare sulla A1 la domenica pomeriggio piuttosto che al Palasport...

pare che fossero continue urla "zingaro", essendo lui italo-albanese...mah...di certo non voglio generalizzare,la solita manciata di stupidi che c'è dappertutto... -_-
 
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view post Posted on 19/11/2007, 23:34
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forumista del millennio

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CITAZIONE (TheBaron83 @ 19/11/2007, 21:55)
CITAZIONE (tifosotto @ 19/11/2007, 18:33)
Molto...però stavolta gli incivili "buuu" da parte della curva erano oltretutto malindirizzati, essendo il buon Bushati decisamente bianco di carnagione..

Tristezza infinita e pena per certa gente che vedrei meglio a lavorare sulla A1 la domenica pomeriggio piuttosto che al Palasport...

pare che fossero continue urla "zingaro", essendo lui italo-albanese...mah...di certo non voglio generalizzare,la solita manciata di stupidi che c'è dappertutto... -_-

Io non li ho sentiti...fortunatamente.
A costo di ripetermi...certa gente non la sopporto per strada, al lavoro...in un palazzetto o in uno stadio...da nessuna parte.

E mi vergogno per la multa. :sick:
 
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Pierich Dipendente
view post Posted on 20/11/2007, 14:40




Lega Società di Pallacanestro – Legadue

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA


1. La giustizia di Lega
1.1. Nell’ambito dell’autonomia organizzativa sancita dall’articolo 51 dello Statuto FIP, le società associate conferiscono alla Lega il diritto di esercitare il potere disciplinare nei loro confronti, nonché nei confronti dei loro rappresentanti, amministratori e dirigenti, se responsabili per infrazioni disciplinari previste dal presente Regolamento di Giustizia.

2. Infrazioni disciplinari
2.1. Costituisce infrazione disciplinare da parte della società associata:
- l’inadempimento di obblighi e l’inosservanza di divieti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti o dalle decisioni della Lega;
- l’inadempimento di impegni di qualsiasi tipo assunti nei confronti della Lega o di altre società associate;
- gli atti, dichiarazioni o comportamenti lesivi dell’immagine o degli interessi della Lega o di altre società associate;
- la falsità sostanziale o l’occultamento di dati o informazioni in dichiarazioni, comunicazioni o atti previsti dal presente Statuto o dai regolamenti o decisioni della Legadue;
- la falsità materiale o ideologica di documenti forniti alla Legadue;
- la mancata esecuzione volontaria delle decisioni di collegi arbitrali;
- l’uso improprio dei diritti di proprietà intellettuale attribuiti alla Legadue;
- l’impedire od ostacolare riprese e trasmissioni televisive di incontri o altri eventi stabilite o autorizzate dalla Legadue;
- il permettere riprese e trasmissioni radiotelevisive di incontri senza l’autorizzazione della Legadue;
- la conclusione di accordi con i giocatori o i tecnici in violazione delle disposizioni sul trattamento degli stessi, sulla trasparenza e sui criteri gestionali stabilite nel presente Statuto, nei regolamenti della Legadue o negli accordi collettivi con le relative associazioni rappresentative;
- le azioni, dichiarazioni o scritti di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, procuratori, tecnici o giocatori di società associate che denigrino la Lega od altre società o persone facenti capo ad altre società;
- le azioni, dichiarazioni o scritti di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, procuratori, tecnici o giocatori di società associate idonei ad istigare al mancato rispetto delle regole sportive e di Lega ovvero idonei a determinare azioni o reazioni violente da parte di propri sostenitori;
- le azioni, dichiarazioni o scritti di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, procuratori, tecnici o giocatori di società associate che si pongano in qualsiasi modo in contrasto con i principi di lealtà e correttezza sportiva;
- gli atti od omissioni che impediscano od ostacolino la partecipazione dei giocatori o tecnici agli eventi organizzati dalla Lega;
- gli altri atti o comportamenti definiti come infrazioni disciplinari, nei regolamenti o nelle deliberazioni della Lega.

3. Sanzioni nei confronti delle società associate
3.1. Nei confronti delle società associate responsabili di infrazioni disciplinari possono essere irrogate le seguenti sanzioni:
a) la sanzione pecuniaria semplice, nel caso in cui non siano riscontrati né dolo né colpa grave;
b) la sanzione pecuniaria aggravata nel caso di dolo o colpa grave, oppure nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata con la sanzione pecuniaria semplice;
c) l’espulsione dalla Lega, nel caso di infrazioni di estrema gravità, salvo l’eventuale provvedimento di esclusione dal campionato che compete alla FIP.
3.2. La sanzione pecuniaria semplice comporta l’obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dall’organo giudicante, di una somma di danaro quantificata sulla base dell’importo minimo di € 1.500 fino a un massimo di € 10.000.
3.3 La sanzione pecuniaria aggravata comporta l’obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dall’organo giudicante, di una somma di danaro quantificata sulla base dell’importo minimo di € 10.000 fino a un massimo costituito dalla metà dell’importo della garanzia bancaria a prima richiesta stabilito nello Statuto.
3.4. Tutte le sanzioni pecuniarie possono sempre essere irrogate anche in aggiunta a sanzioni di altro tipo.
3.5. L’Assemblea può deliberare di modificare gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie con la maggioranza dei due terzi delle società associate.
3.6. Nel caso di infrazione ascrivibile al comportamento di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, procuratori, tecnici o giocatori, oltre alla irrogazione della sanzione principale, alla società può anche essere inibito, per un periodo massimo di un anno, lo svolgimento di attività di Lega per il tramite del soggetto responsabile.
3.7. Il mancato pagamento volontario di una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall’organo di giustizia comporta l'automatico raddoppio della stessa.

4. Sanzioni nei confronti di soggetti non associati
4.1. Al fine di una più adeguata realizzazione dei suoi scopi e compiti, si fa integrale rinvio a quanto previsto nei precedenti punti 2 e 3 circa i comportamenti cui saranno tenuti, anche e comunque nei confronti della Lega, gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, procuratori, tecnici o giocatori delle società associate, nonché per le infrazioni compiendo le quali tali soggetti verranno sottoposti al potere disciplinare della Lega stessa e per le sanzioni applicabili.
4.2. In ogni caso le società saranno tenute nei confronti della Lega, in solido con il responsabile, al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate ai soggetti sanzionabili ai sensi del comma precedente.
4.3. Le società dovranno inserire nei contratti con i soggetti sanzionabili, l’obbligo di sottostare alle procedure e alle sanzioni disciplinari della Lega.
5. Determinazione della sanzione
5.1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
a) alla entità, alla gravità ed alla eventuale durata dell’infrazione;
b) al pregiudizio materiale, morale o di immagine che la condotta sanzionata ha arrecato alla Lega, alle altre società associate, a terzi o, in generale, allo sport della pallacanestro;
c) alle circostanze aggravanti, quali in particolare:
- la recidiva per infrazioni della stessa o di analoga natura;
- la recidiva per infrazioni anche di altra natura commesse nel corso della stagione sportiva in corso o di quella precedente;
- l’aver commesso l’infrazione per eseguirne o occultarne un’altra;
- l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione;
d) alle circostanze attenuanti, quali in particolare:
- il ravvedimento spontaneo prima dell’inizio della procedura disciplinare;
- l’opera svolta per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della infrazione;
- l’aver agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui;
- non aver mai subito sanzioni.
Non può essere invocata quale causa di giustificazione o circostanza attenuante l’affidamento eventualmente generato da mancate sanzioni, o sanzioni lievi, per casi precedenti.
5.2 Nel caso di applicazione di circostanze aggravanti e/o attenuanti, la sanzione complessiva irrogata non potrà, rispettivamente, superare di 1/5 la sanzione pecuniaria massima prevista e essere inferiore di 1/5 della sanzione pecuniaria minima prevista.
6. Gli organi di giustizia
6.1. Gli organi di giustizia della Lega sono:
- il Giudice di Lega, organo monocratico;
- la Commissione d’appello, organo collegiale formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente.
6.2. Gli organi di giustizia sono eletti dall’Assemblea, restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.
6.3. La carica di componente degli organi di giustizia è incompatibile con incarichi di qualsiasi genere, presenti o ricoperti negli ultimi cinque anni, in una società associata.
6.4. Gli organi di giustizia operano di norma presso la sede della Lega e si avvalgono del suo personale; possono delegare al Direttore generale la firma di eventuali atti o comunicazioni relativi ai procedimenti.
6.5. Il Giudice di Lega giudica, in primo grado, in merito alle infrazioni disciplinari, irroga le relative sanzioni, motiva e sottoscrive le proprie decisioni.
6.6. Gli organi di giustizia possono deferire le società o i tesserati FIP agli organi disciplinari federali, qualora l’infrazione contestata possa integrare anche violazione di norme federali


6.7. La Commissione d’appello giudica:
- in secondo grado, sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Giudice di Lega;
- in grado unico, sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni ed i provvedimenti degli altri organi della Lega, ad esclusione delle modifiche statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni di natura o portata generale ed astratta.
6.8. La Commissione d’Appello delibera a maggioranza e la sua decisione è definitiva ed inappellabile, salvo il ricorso all’Arbitrato previsto nello Statuto.
6.9. La Lega comunica senza indugio il testo integrale delle decisioni alla o alle società interessate, motivate e sottoscritte dal solo Presidente della Commissione o, in caso di suo impedimento, da altro componente.

7. Azione disciplinare
1. Accertata, d’ufficio o su segnalazione comunque pervenuta, l’ipotizzabilità di una infrazione disciplinare, il Direttore Generale della Legadue provvede, se necessario, ad una istruttoria preliminare, dopo la quale trasmette una relazione scritta con allegata la eventuale documentazione probatoria al Giudice di Legadue, al Presidente di Legadue ed alla società o persona interessata, che ha facoltà di far pervenire eventuali controdeduzioni entro dieci giorni.

8. Procedimento dinanzi al Giudice di Lega
1. Il Giudice di Legadue, esaminati gli atti, sentito il Direttore Generale della Legadue e sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli eventuali atti di istruzione indispensabili e, all’esito, pronuncia la sua decisione, che è comunicata alla società o persona interessata.
2. La decisione del Giudice di Legadue è impugnabile dalla parte sanzionata o dal Direttore Generale della Legadue avanti la Commissione d’Appello; l’impugnazione non sospende l'esecuzione delle eventuali sanzioni.

9. Procedimento dinanzi alla Commissione d’appello
1. Il ricorso per impugnazione avanti alla Commissione d’appello è presentato, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della decisione impugnata, presso gli uffici della Legadue mediante deposito o trasmissione via telefax cui deve seguire l’originale a mano o per posta; il ricorrente deve altresì versare l’apposita tassa di ricorso stabilita dall’Assemblea.
2. Copia del ricorso viene comunicata immediatamente a cura della Legadue a tutte le altre parti interessate, le quali hanno facoltà di far pervenire presso la sede della Legadue eventuali controdeduzioni, comunicandone copia alla parte ricorrente, fino a due giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione del ricorso.
3. La Commissione d’appello, esaminato in via preliminare il ricorso, se non lo dichiara d’ufficio manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, fissa l’udienza per la discussione entro un termine non superiore a quindici giorni, dandone immediata comunicazione alle parti interessate.
4. La Commissione d’appello, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, regola lo svolgimento dell’udienza nella maniera più opportuna; sente le parti presenti ed i loro eventuali difensori nonché il Direttore Generale della Legadue.
5. La Commissione d’appello emette la propria decisione depositandola presso gli uffici della Legadue entro i successivi venti giorni.
6. Se il ricorso è respinto, la tassa di ricorso è incamerata a favore della Legadue e la Commissione d’appello può altresì porre a carico del ricorrente, in tutto o in parte, le spese di difesa delle eventuali parti resistenti.
10. Sospensione dei termini
Tutti i termini di cui al presente regolamento di Giustizia restano sospesi di diritto dal 1° al 31 Agosto di ogni anno.
11. Tassa di ricorso
I ricorsi previsti dal presente regolamento devono essere accompagnati, a pena di irricevibilità, dalla prova del versamento dell’apposita tassa di ricorso, dell’importo stabilito dall’Assemblea
 
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272 replies since 8/10/2007, 20:13   5690 views
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