| Comunque, nell'omolagazione dello 0-20 c'è tutto lo spiegone di cosa sarebbe successo, con dettagli che in qualche maniera "giustificano" il tutto. Diciamo che, se le cose sono effettivamente andate come indicato, la cosa non è stata gestita benissimo dai padroni di casa, nè a livello oggettivo, tantomeno a livello di comunicazione e pubbliche relazioni.
Provvedimenti: soc. ASD ARDENS BASKET SEDRIANO:perdita gara per mancanza delle attrezzature di riserva o difettose nel funzionamento [art. 40,3 RG] Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 4, e 21, comma 1 R.E., grava sulla società ospitante l’onere di disporre le attrezzature necessarie allo svolgimento della gara, conformi alle disposizioni regolamentari e prive di irregolarità.Si ritiene che gravi sulla società ospitante medesima anche l’onere di dimostrare, in caso di contestazione, la regolarità delle attrezzature. E ciò in base ai principi generali regolanti l’Ordinamento, e tali per cui, quando un soggetto è tenuto ad una prestazione, è chiamato anche a dimostrare di avervi adempiuto regolarmente. La mancata dimostrazione, in caso di dubbio o contestazione, dell’effettiva regolarità dell’attrezzatura è dunque paragonabile all’irregolarità medesima.Ove l’irregolarità si verifichi prima dell’inizio della gara, la società ospitante ha l’onere di provvedere a rimuovere l’irregolarità, ovvero ad utilizzare ove possibile e previsto l’attrezzatura di riserva, entro e non oltre l’orario di inizio della gara. E ciò ai sensi dell’art. 23 del Regolamento esecutivo Gare. In difetto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 40 R.G.Ai sensi del Regolamento Impianti Sportivi, il canestro deve essere predisposto, ai fini della regolarità, in modo che il bordo superiore dell’anello sia collocato ad un’altezza di 305 cm rispetto al piano del terreno di gioco (tolleranza +- 6mm).Nel caso di specie, dal rapporto redatto dai direttori di gara si evince come i medesimi abbiano rilevato, sul piano visivo, un’altezza già solo a prima vista non regolamentare dei canestri, i quali apparivano troppo bassi. Medesimo rilievo è stato avanzato dalla società ospitata.A riprova della plausibile altezza non regolamentare, i direttori di gara rilevano come lo stesso dirigente addetto agli arbitri si sarebbe detto consapevole della problematica dei canestri, tanto che sarebbe stato programmato un intervento per la settimana entrante. Peraltro tale dirigente, riferiva espressamente che comunque non avrebbe in alcun modo azionato o potuto azionare il meccanismo di regolazione dell’altezza, per non rischiare di romperlo.Ad ogni modo, a fronte di tali rilievi, la società ospitante non ha posto in alcun modo rimedio alla circostanza, né ha viceversa dimostrato la regolarità dell’altezza, o offerto strumenti idonei a farlo, o provato a farlo, entro il termine previsto dall’art. 23 R.E., non assolvendo comunque l’onere suindicato.Ne consegue pertanto come debba ritenersi a tutti gli effetti sussistente l’irregolarità, in applicazione delle norme di cui alle premesse.
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