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| Giusto per farsi 4 risate, ieri ci arriva notifica del ricorso della Nuova Dynamica che ha PERSO sul campo venerdì perchè a loro dire un tiro da 3 alla fine del primo tempo era fuori tempo massimo. Fin qui niente di che ci puo' stare denota solo la mancata conoscenza del regolamento che recita:
C.U. n. 296 del 21 ottobre 2014 C.S.A. n. 1Ai sensi dell’art. 94, IV comma del Regolamento di Giustizia non sono ammesse istanze fondate su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, un presunto errore a gara ultimata non consente di annullare l’omologazione di una gara regolarmente conclusa.-C.U. n. 1058 del 16 giugno 2016 C.S.A. n. 29
la cosa più "gustosa" è che nello stesso ricorso il simpatico presidente della Nuova Dynamica riporta e cito testualmente:
"SECONDO MOTIVO DI RECLAMO Secondo motivo di reclamo, prevalente sul primo, è la possibile presenza, con alta probabilità, in lista R di tesserati di CBBA non in regola con la prevista certificazione medica e quindi in lesione dell’art. 52 del vigente Regolamento Esecutivo Gare.
CONCLUSIONI Per tutto quanto precede, si prega codesto Onorevole Giudice a voler considerare l’accaduto nella sua gravità e, accogliendo le nostre istanze:
- per quanto riguarda il secondo motivo di reclamo, prevalente sul primo, a voler accertare quanto indicato e, qualora ciò fosse accertato, a voler omologare il risultato di gara con il punteggio di 20-0 a nostro favore e penalizzazione di un punto in classifica per CBBA. "
Edited by SBC - 11/2/2020, 22:51
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