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| art. 4: è severamente vietato espellere un giocatore della Juventus, a meno che questi non si renda colpevole di un crimine punibile con la pena di morte in almeno 50 nazioni del mondo (esempi: decapitazione con un macete di un avversario, lancio di armi chimiche e/o nucleari verso la curva dei tifosi ospiti, violenza carnale ai danni di un giocatore avversario o di un guardialinee) comma 1: qualora la violenza carnale avvenga su di un soggetto (giocatore o guardialinee) che indossi pantaloncini corti, deve essere riconosciuta l'attenuante della provocazione e andrà estratto soltanto un cartellino giallo comma 2: l'utilizzo della bandierina per attuare la violenza carnale sul guardialinee è passibile di una giornata di squalifica in più rispetto all'utilizzo di mezzi propri, in quanto costituisce un'offesa per le istituzioni comma 3: la decapitazione con macete dell'avversario è concessa qualora tale individuo si fosse reso colpevole in precedenza di gesti sconvenienti come ad esempio segnare un gol alla Juventus
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