gara BASKET SOVICO - SIDERGORLA PLAYGROUND TEAM CERMENATE 67 - 66, arbitro aggredito a testate e pugni. Senza parole
SIDERGORLA PLAYGROUND TEAM
CERMENATE
ammenda di Euro 60.00 per offese collettive frequenti del
pubblico agli arbitri e per minacce collettive e frequenti
[art. 27,4b RG rec.,art. 27,5bd RG]
ANTONELLO ARNABOLDI
(SIDERGORLA PLAYGROUND
TEAM CERMENATE)
Acc. ANTONELLO ARNABOLDI inibizione determinata dal
21/03/2017 al 19/12/2017 per atti di violenza nei
confronti degli arbitri qualora non sia derivato alcun
danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione
della gara e per comportamento violento a livello di
tentativo o tentativo di aggressione nei confronti degli
arbitri e per comportamento offensivo nei confronti degli
arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio
nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente
abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato
espulso e per tenuto conto dell'aggravante relativa alla
carica di capitano della squadra, dirigente di società o
addetto agli arbitri rivestita [art. 33,1/2a RG verso
ufficiale di campo; reiterato e plateale,art. 33,1/1d RG
verso ufficiale di campo e primo arbitro; reiterato e
plateale ,art. 33,1/1b RG verso UDC; reiterato ,art.
33,1/1c RGverso UDC; reiterato,art. 36 RG,art. 21,5a RG]
MARCO ARNABOLDI
(SIDERGORLA PLAYGROUND
TEAM CERMENATE)
MARCO ARNABOLDI squalifica tesserato per 3 gare per
comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti
degli arbitri e per comportamento offensivo nei confronti
degli arbitri [art. 33,1/1c RG,art. 33,1/1b RG]
MATTEO MARELLI (SIDERGORLA
PLAYGROUND TEAM CERMENATE)
All. MATTEO MARELLI inibizione determinata dal
21/03/2017 al 04/04/2017 per comportamenti non
regolamentari tali da causare danni a persone e cose e
per mancata individuazione della persona responsabile
dei comportamenti di cui ai commi 2 e 3, ma con sicura
attribuibilità ai tesserati di una società [art. 35,2 RG,art.
35,4 RG]tesserati non individuati della società ospitata, a
fine partita, danneggiavano attrezzatura presente sul
campo di gioco; allenatore responsabile ai sensi dell'art.
38 comma 3, regolamento esecutivo gare, considerata la
previa espulsione del dirigente accompagnatore. E' fatto
obbligo alla società di risarcire i danni causati
MATTIA SPATAFORA
(SIDERGORLA PLAYGROUND
TEAM CERMENATE)
MATTIA SPATAFORA inibizione determinata dal
20/03/2017 al 30/06/2019 per atti di violenza nei
confronti degli arbitri qualora ne sia derivato un danno
lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione
della gara e per comportamento offensivo nei confronti
degli arbitri e per comportamento minaccioso o
intimidatorio nei confronti degli arbitri e per
comportamento violento a livello di tentativo o tentativo
di aggressione nei confronti degli arbitri e per non aver
immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo
essere stato espulso [art. 33,1/2b RG reiterato. Dapprima
colpiva il primo arbitro con una violenta testata diretta al
volto, atto connotato da alto grado di pericolosità per
l'altrui incolumità, in seguito, colpiva il medesimo
direttore di gara con una serie di pugni ,art. 33,1/1b RG
reiterato ,art. 33,1/1c RG minacce di morte ,art. 33,1/1d
RG reiterato e plateale,art. 36 RG]